Diritto vivente - presentazione
Controllo sul trustee e ruolo del guardiano (Trib. Roma, 19 gennaio 2024)
- Amos Capicchioni,
- Pubblicato il: 01/08/2024
- Contenuto in Trusts, 2024, N°4 (N° 4 (luglio-agosto))
- DOI 10.35948/1590-5586/2024.603
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Cita come:
Amos Capicchioni, Controllo sul trustee e ruolo del guardiano (Trib. Roma, 19 gennaio 2024), in Trusts, 2024, 614.
Massima
Non può negarsi la riconoscibilità di un trust qualora i pareri e le indicazioni che in forza dell’atto istitutivo il guardiano ha il potere di impartire al trustee vincolano quest’ultimo solo se coerenti e rispettosi delle finalità del trust, dovendo altrimenti il trustee discostarsene.
La clausola dell’atto istitutivo di trust che assoggetta le disposizioni in favore dei beneficiari a protective trust, facendo venire meno i diritti dei beneficiari in caso di loro fallimento o sottoposizione a azioni esecutive, è valida, in quanto prevista dalla legge regolatrice del trust (legge inglese).
La tutela dei diritti successori degli eredi legittimari del disponente nei confronti del trust e dei relativi conferimenti è assicurata non già dal mancato riconoscimento del trust ma dall’azione di riduzione, i cui legittimati passivi devono individuarsi nei beneficiari, ove il trustee abbia già dato corso alle relative disposizioni patrimoniali, e nel trustee, nella contraria ipotesi in cui il trust non abbia ancora avuto esecuzione.