DISCUSSIONE

Diritto vivente - discussione, rubrica sottoposta a Valutazione Scientifica

Derivative claim e finalità ESG (ClientEarth v Shell Plc, 12 maggio 2023)

  • Marta Buffoni,
Cita come:
Marta Buffoni, Derivative claim e finalità ESG (ClientEarth v Shell Plc, 12 maggio 2023), in Trusts, 2023, 1068.

Tesi

Nell’ordinamento giuridico inglese, il socio di minoranza (come ClientEarth in questo caso) può agire in giudizio quale sostituto processuale della Società in ipotesi di inadempimento, da parte degli amministratori, del dovere di valutare l’impatto del rischio climatico ai fini della definizione della strategia societaria. Ciò è possibile perché l’art. 172 del Companies Act contempla espressamente (anche) il rischio climatico tra le variabili che gli amministratori devono considerare al fine di adempiere il dovere di promuovere il successo della Società. Per far ciò il socio deve, prima di tutto, introdurre una fase cautelare (prima facie case) per ottenere il permesso del Tribunale alla prosecuzione nel merito.

Questo tipo di cause solleva nuove istanze di tutela relative alle responsabilità degli amministratori societari nella gestione dell’impatto ambientale.

Nel sistema italiano non esiste una norma equivalente all’art. 172; sono operative, però, delle regole di soft law, allo scopo di muovere gli amministratori ad orientare le proprie decisioni anche in base al rischio climatico. L’attuazione della direttiva CSDD, a cui il Parlamento europeo sta lavorando, probabilmente cambierà questo contesto promuovendo una riforma del diritto societario.

The author’s view

In the English legal system, the minority shareholder (such as ClientEarth in this case) can take legal action as the Company's litigation surrogate in the event of a breach by the directors of their duty to assess the impact of climate risk for the purpose of setting corporate strategy. This is possible because Section 172 of the Companies Act expressly contemplates (also) climate risk among the variables that directors must consider in order to fulfill the duty to promote the Company's success. To do so, the shareholder must, first of all, introduce an interlocutory phase (prima facie case) in order to obtain the Court's permission to proceed on the merits.

This type of case raises new instances of protection related to the responsibilities of corporate directors in managing environmental impact.

In the Italian system, there is no rule equivalent to Article 172; however, soft law rules are operative, with the aim of moving directors to guide their decisions also on the basis of climate risk. The implementation of the CSDD directive, which the European Parliament is working on, is likely to change this context by promoting a reform of corporate law.



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