Diritto vivente - discussione, rubrica sottoposta a Valutazione Scientifica
I poteri riservati al disponente: riflessioni comparate circa la posizione dell’Amministrazione finanziaria italiana
- Lorenzo Pennesi,
- Pubblicato il: 06/06/2024
- Contenuto in Trusts, 2024, N°3 (N° 3 (maggio-giugno))
- DOI 10.35948/1590-5586/2024.581
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Cita come:
Lorenzo Pennesi, I poteri riservati al disponente: riflessioni comparate circa la posizione dell’Amministrazione finanziaria italiana, in Trusts, 2024, 506.
Tesi
Le tesi dell’Amministrazione finanziaria italiana sul trust - che individuano nella mera presenza di poteri riservati al disponente una causa di inesistenza giuridica dell’istituto, prescindendo dal loro complessivo bilanciamento - appaiono disallineate rispetto alla tradizione anglosassone in cui viene attribuita al disponente la facoltà di riservarsi taluni poteri di indirizzo e controllo, essendo ciò compatibile con la c.d. “certezza dell’intenzione” di dare vita al trust. Invero, la sussistenza di questi poteri non osta alla istituzione di un trust effettivo e genuino, purché il trustee sia comunque posto nelle condizioni di poter disporre ed impiegare i beni in trust con sufficiente grado di autonomia.
The author’s view
The theses of the Italian Tax Agency - which identify the mere presence of powers reserved to the settlor as a cause of legal non-existence of a trust, regardless of their overall balance - appear misaligned with the English tradition in which the settlor is given the power to reserve certain powers of direction and control, this being compatible with the so-called “certainty of intention” to create the trust. Indeed, the existence of these powers does not preclude the establishment of an effective and genuine trust if the trustee is placed in a position to dispose of and use the trust assets with a sufficient degree of autonomy.