Riflessioni, rubrica sottoposta a Valutazione Scientifica
Il contraddittorio nei procedimenti inglesi per la modificazione delle sentenze straniere di divorzio
- Mario Serio,
- Pubblicato il: 01/08/2024
- Contenuto in Trusts, 2024, N°4 (N° 4 (luglio-agosto))
- DOI 10.35948/1590-5586/2024.592
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Cita come:
Mario Serio, Il contraddittorio nei procedimenti inglesi per la modificazione delle sentenze straniere di divorzio , in Trusts, 2024, 534.
Tesi
La sezione 13 del Matrimonial and Family Proceedings Act inglese del 1984 consente ad un coniuge straniero, che abbia nel frattempo stabilito residenza o domicilio abituale in Inghilterra o Galles o abbia in tali paesi acquisito diritti reali immobiliari, nei cui confronti sia stata pronunciata all’estero sentenza di divorzio dall’altro coniuge anch’egli straniero, di adire una corte di giustizia britannica allo scopo di ottenere provvedimenti di natura economica migliorativi di quelli pronunciati dal giudice straniero. Anteriormente alla discussione nel merito e nel contraddittorio tra le parti della fondatezza della richiesta la stessa legge prevede, in conformità alle regole procedurali vigenti presso il giudice inglese adito, che il ricorrente chieda la preliminare autorizzazione ad avviare il procedimento. Contro il provvedimento autorizzativo, reso in assenza di contraddittorio, l’altra parte può proporre reclamo. Nel caso oggetto del presente saggio si è discusso delle condizioni in forza delle quali il reclamo possa essere accolto ed in particolare se il reclamante debba dimostrare l’esistenza di ragioni stringenti e di argomenti incontrovertibili. La Supreme Court, a stretta maggioranza, ha, in riforma della differente pronuncia della Court of Appeal, che a propria volta aveva riformato quella del primo giudice, stabilito l’insussistenza di condizioni così rigide per ottenere l’annullamento dell’autorizzazione ad agire in considerazione del fatto che essa era stata data in assenza di contraddittorio, ciò che aveva precluso al convenuto di far valere sin dall’inizio le proprie ragioni di opposizione all’altrui azione. La valorizzazione, condotta all’estremo limite della caducazione del provvedimento autorizzativo, della pienezza del contraddittorio da parte della Supreme Court appare in linea di principio una posizione coerente con le esigenze del giusto processo. Non sempre convincenti, d’altra parte, si rivelano gli argomenti diretti a confutare la tesi che vi fosse un precedente contrario della medesima Supreme Court, ritenuto, al contrario, privo di vincolatività perché reso solo obiter.
The author’s view
The decision by the United Kingdom Supreme Court in Potanina v Potanin (2024 UKSC 3) is one which seems capable of raising a number of questions for at least two reasons. In fact the majority of the court has reversed the judgment of the Court of Appeal which appeared to be in line with a number of precedents stating that a preliminary order granting, following a without notice hearing, a foreign divorced party abroad leave to seek in England and Wales financial relief under section 13 of the Matrimonial and Family Proceedings Act 1984 may only be set aside if there are compelling reasons and the other party can rely on a knock out blow. It has to be noted that the majority opinion is that such conditions are not necessary as they may result in the weakening of the respondent’s right to have his reasons heard before the leave is granted. On the other hand the Supreme Court doubts the actual existence of binding precedents to that effect. If, on the one hand, the principle enunciated by the Supreme Court is of overarching importance, it cannot be overlooked, on the other hand, that the distinction drawn, with regard to the precedent of the same Court in Agbaje v Agbaje (2010 UKSC 13), between ratio decidendi and obiter dictum may lead to some unconvincing results and may sound too formalistic.