DISCUSSIONE

Diritto vivente - discussione, rubrica sottoposta a Valutazione Scientifica

Inesistenza ed interposizione del trust: autonomia concettuale, onere della prova ed efficacia soggettiva dell’adesione tributaria (App. Milano, 26 gennaio 2024)

  • Marco Allena,
  • Umberto Volontè,
Cita come:
Marco Allena, Umberto Volontè, Inesistenza ed interposizione del trust: autonomia concettuale, onere della prova ed efficacia soggettiva dell’adesione tributaria (App. Milano, 26 gennaio 2024), in Trusts, 2024, 1007.

Tesi

La sentenza della Corte d’appello di Milano del 26 gennaio 2024, emessa in un giudizio di regresso contro due presunti interponenti di trust, a seguito di un accordo di adesione relativo a contestazioni fiscali dell’Agenzia delle Entrate, consente di sviluppare alcune riflessioni sui concetti di inesistenza e interposizione dei trust. L’interposizione di un trust è rilevabile solo in presenza di prova concreta di un accordo simulatorio; in mancanza di tale prova, il trust va considerato valido ed efficace. Inoltre, è necessario distinguere l’interposizione dall’inesistenza del trust, che emerge solo in assenza dei requisiti essenziali dell’istituto. Infine, la sentenza ribadisce che l’accertamento con adesione raggiunto da alcuni contribuenti con il fisco non può essere utilizzato nei confronti di altri contribuenti (terzi rispetto all’accordo) che non abbiano partecipato o sottoscritto l’accordo medesimo.

The author’s view

The decision of the Milan Court of Appeal dated January 26, 2024, issued in a recourse action against two alleged trust intermediaries following a settlement agreement on tax disputes with the Revenue Agency, offers insights into the concepts of non-existence and interposition of trusts. Trust interposition can only be recognized when there is concrete evidence of a simulated agreement; without such evidence, the trust must be regarded as valid and effective. Moreover, it is essential to distinguish interposition from the non-existence of the trust, which arises solely in the absence of the institution’s essential elements. Finally, the decision reiterates that a settlement reached by certain taxpayers with the revenue cannot be applied against other taxpayers (third parties to the agreement) who did not participate in or sign it.

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