Riflessioni, rubrica sottoposta a Valutazione Scientifica
L'Agenzia delle Entrate di fronte al trust
- Thomas Tassani,
- Pubblicato il: 03/02/2022
- Contenuto in Trusts, 2022, N°1 (gennaio-febbraio)
- DOI 10.35948/1590-5586/2022.46
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Cita come:
T. Tassani, L'Agenzia delle Entrate di fronte al trust, in Trusts, 2022, 17.
Tesi
L’Agenzia delle Entrate, con la bozza di circolare pubblicata ad agosto 2021, ha annunciato un importante mutamento interpretativo per quanto attiene la fiscalità dei trust, nelle imposte sui trasferimenti, accogliendo la tesi della tassazione “in uscita”, così come definita dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Il nuovo paradigma teorico si fonda sull’apprezzamento del trust (e dei “vincoli di destinazione”) quale fattispecie “a formazione progressiva”; la fattispecie, infatti, non risulta completa al momento della segregazione patrimoniale, essendo destinata ad evolvere e mutare nello sviluppo della vicenda negoziale, fino a perfezionarsi con l’attribuzione definitiva al beneficiari. Ciò determina rilevanti conseguenze dal punto di vista dell’an, del quantum e del quando dell’imposizione. Se alcuni di questi aspetti sono correttamente individuati nella bozza di circolare, altri risultano invece ignorati. In particolare, l’Agenzia non chiarisce quale sia la dimensione formale della attribuzione rilevante ai fini della tassazione. L’applicazione dei principi del tributo donativo deve però condurre ad affermare l’imposizione solo qualora l’attribuzione risulti da un atto soggetto ad obbligo di registrazione, quindi escludendola nell’ipotesi di attribuzione c.d. informale, per la quale la tassazione sarà solo eventuale e successiva secondo le regole dell’art. 56-bis, TUSD.
Non appare invece condivisibile la scelta interpretativa dell’Agenzia, compiuta nella bozza di circolare, di estendere l’ambito soggettivo della titolarità effettiva, ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale, a tutti i beneficiari “individuati o facilmente individuabili” di trust opachi non residenti. Infatti, in base al dato normativo vigente, può essere riconosciuto come titolare effettivo solo il beneficiario che vanta posizioni giuridiche vested, ossia colui che ha il diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione del reddito o del patrimonio.
The author's view
The Italian Revenue Agency, with the draft circular published in August 2021, has announced an important change with regard to the taxation of trusts. The new paradigm is based on the appreciation of the trust as a case of "progressive formation"; the situation covered by the tax rule is not complete at the time of the segregation of assets, since it is destined to evolve and change, until the final allocation to the beneficiaries. This has important consequences in terms of taxation. The Agency does not clarify what is the formal dimension of the attribution relevant for taxation purposes. The application of the principles of the gift tax must, however, lead to affirm the taxation only if the attribution results from a deed subject to registration, thus excluding it in the hypothesis of the so-called informal attribution, for which the taxation will be only possible according to the rules of art. 56-bis, TUSD.
On the other hand, the Agency's decision to extend the concept of beneficial owner, for the purposes of tax monitoring obligations, to all 'identified or easily identifiable' beneficiaries of discretional non resident trusts is not accetable.
In fact, under the current legal framework, only the beneficiary who has vested legal positions, i.e. the one who has the right to claim the allocation of income or assets from the trustee, can be recognised as a beneficial owner.