Diritto vivente - discussione, rubrica sottoposta a Valutazione Scientifica
La concessione di una freezing injunction non preclude la riconoscibilità in Italia della successiva sentenza di merito resa nel medesimo giudizio
- Pietro Franzina,
- Pubblicato il: 07/04/2022
- Contenuto in Trusts, 2022, N°2 (marzo-aprile)
- DOI 10.35948/1590-5586/2022.94
- © 2022 Servizi per il trust S.r.l.
- in abbonamento
Cita come:
P. Franzina, La concessione di una freezing injunction non preclude la riconoscibilità in Italia della successiva sentenza di merito resa nel medesimo giudizio , in Trusts, 2022, 356.
Tesi
L’art. 64, lettere b) e g) della L. 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato deve essere interpretato nel senso che non può dirsi integrata una violazione dei diritti essenziali della difesa e delle garanzie ascrivibili all’ordine pubblico processuale italiano, idonea a giustificare il diniego del riconoscimento di una sentenza straniera, per il solo fatto che la sentenza in questione sia stata resa all’esito di un procedimento nel corso del quale il debitore della sentenza è stato il destinatario di un provvedimento cautelare in personam, concesso inaudita altera parte, secondo il modello della freezing injunction inglese. Il riconoscimento di una sentenza straniera preceduta da un provvedimento cautelare può essere negato in forza delle disposizioni citate solo quando l’emanazione di detto provvedimento abbia comportato una violazione delle garanzie processuali fondamentali tale da tradursi, per la sua rilevante incidenza, in una lesione del diritto di difesa rispetto all’intero processo.
The author’s view
According to Article 64, literae b) and g) of the Law of 31 May 1995, No 218 (Reform of the Italian system of private international law), a foreign judgment is not eligible for recognition in Italy if the right to a fair trial was violated in the proceedings before the court of origin, and if recognition would contravene public policy, including procedural public policy. A judgment cannot be denied recognition on the above grounds merely because the court of origin granted, in the course of the same proceedings, a worldwide freezing injunction, as known under English law. In fact, recognition of the judgment could only be denied if it were established that, by granting the interim measure in question, the procedural rights of the party concerned were violated in such a serious way as to undermine the fairness of the proceedings considered as a whole.