Diritto vivente - presentazione
La “certainty of objects” e il potere di nomina nei trust testamentari (Royal Trust Corporation of Canada v The Welfare Institution of the Jews of Athens, 23 agosto 2022)
- Matteo Patrone,
- Pubblicato il: 02/02/2023
- Contenuto in Trusts, 2023, N°1 (N° 1 (gennaio-febbraio))
- DOI 10.35948/1590-5586/2023.232
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Cita come:
Matteo Patrone, La “certainty of objects” e il potere di nomina nei trust testamentari (Royal Trust Corporation of Canada v The Welfare Institution of the Jews of Athens, 23 agosto 2022), in Trusts, 2023, 30.
Massima
Il potere di nominare il beneficiario finale di un trust testamentario fra i “ragionevoli enti benefici in Grecia” (“reasonable charity within the country of Greece”) è valido e non comporta la nullità della disposizione per mancanza della “certainty of objects”. Questo quando le parole del testatore, seppur poco precise, non lasciano dubbi sull’intento di quest’ultimo; e soprattutto quando il titolare del potere è, nei fatti, riuscito ad esercitarlo correttamente.
L’esercizio del potere di nomina e quindi la nomina stessa, quando effettuata per testamento, può essere validamente revocata da un testamento successivo.
L’indicazione del presidente di un ente benefico quale beneficiario di un trust testamentario – quando è chiaro dalle circostanze che il testatore intendeva beneficiare l’ente – deve essere intesa come riferita all’ente stesso o, almeno, al presidente quale trustee di un trust a favore dell’ente (o meglio del suo scopo).