Diritto vivente - presentazione
Osservazioni su alcune azioni revocatorie respinte (Trib. Civitavecchia, 10 giugno 2022, App. Venezia, 14 giugno 2022 e Trib. Prato, 24 marzo 2022)
- Elena Napolitano,
- Pubblicato il: 01/12/2022
- Contenuto in Trusts, 2022, N°6 (N° 6 (novembre-dicembre))
- DOI 10.35948/1590-5586/2022.213
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Cita come:
E. Napolitano, Osservazioni su alcune azioni revocatorie respinte (Trib. Civitavecchia, 10 giugno 2022, App. Venezia, 14 giugno 2022 e Trib. Prato, 24 marzo 2022), in Trusts, 2022, 1057.
Massima
Trib. Civitavecchia, 10 giugno 2022, n. 695
Il trustee è legittimato passivo nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust. In siffatto giudizio i beneficiari sono litisconsorti necessari solo laddove il trust configuri un atto a titolo oneroso, così che il litisconsorzio necessario non coinvolge i beneficiari - figli della disponente - di un trust familiare istituito per far fronte alle esigenze di vita di costoro.
Non è revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in un trust familiare posto in essere dalla disponente, fideiussore di una S.r.l. nei confronti della banca creditrice agente in revocatoria, successivamente al rilascio della fideiussione: è insussistente la scientia damni in capo alla disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, in quanto all’epoca del conferimento in trust la S.r.l. debitrice principale utilizzava il credito concessole dalla banca attrice sul conto corrente senza mai scostarsi dal saldo negativo massimo consentitole e soltanto più di un anno dopo essa maturava un’esposizione debitoria relativa a un mutuo chirografario, né all’epoca del conferimento in trust risultava l’invio da parte della banca attrice di atti di costituzione in mora o la revoca dell’affidamento concesso sul conto corrente.
App. Venezia, 14 giugno 2022, n. 1388
Nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust la finalità del trust è irrilevante ai fini della sussistenza o meno dell’eventus damni.
L’istituzione di un trust familiare a beneficio della madre della disponente non integra adempimento di un dovere giuridico e configura un atto a titolo gratuito.
La scientia damni in capo alla disponente si desume dalla circostanza che, pochi mesi prima del conferimento in trust, ella era stata sollecitata dall’istituto di credito agente in revocatoria a prendere immediati contatti per la definizione dell’esposizione debitoria (derivante da saldo passivo di conto corrente).
Trib. Prato, 24 marzo 2022, n. 170
È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il vincolo ex art. 2645-ter cod. civ. costituito dai nonni, fideiussori di una S.r.l. nei confronti della banca creditrice agente in revocatoria, per far fronte ai bisogni delle loro nipoti minori: la scientia damni in capo ai costituenti, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del vincolo, si desume dalla qualità di costoro (entrambi soci della debitrice principale, nonché l’uno presidente del Consiglio di Amministrazione e l’altro liquidatore), mentre l’eventus damni sussiste in re ipsa. La vendita di uno degli immobili gravati dal vincolo, conclusa dai costituenti con il loro genero, è assolutamente simulata considerato che nessuna prova è stata offerta in merito all’avvenuto pagamento del prezzo concordato, considerati il vincolo di affinità fra le parti e la circostanza che il genero è rimasto residente presso la casa coniugale, nonostante si sia separato dalla moglie (figlia dei costituenti).