DISCUSSIONE

Diritto vivente - discussione, rubrica sottoposta a Valutazione Scientifica

Sul concetto di “certificato di beneficio” (Trib. Lucca, 19 gennaio 2024)

  • Diletta Giunchedi,
Cita come:
Diletta Giunchedi, Sul concetto di “certificato di beneficio” (Trib. Lucca, 19 gennaio 2024), in Trusts, 2024, 823.

Tesi

L’atto istitutivo del trust può prevedere l’emissione di certificati di beneficio, che svolgono la funzione certificativa delle singole posizioni beneficiarie.

In alcune determinate condizioni, legate alle disposizioni dell’atto istitutivo e della natura giuridica della posizione beneficiaria, il certificato di beneficio può trovare applicazione anche in alcune procedure di cartolarizzazione.

Lo stesso, infatti, può essere considerato un titolo di credito, incorporante il complesso dei diritti e dei poteri della posizione beneficiaria ed essere quindi trasferibile a terzi, in conformità alla disciplina di circolazione dei titoli di credito.

The author’s view

The trust deed may provide for the issuance of benefit certificates, which serve the function of certifying individual beneficiary positions.

Under certain conditions, linked to the provisions of the trust deed and the legal nature of the beneficiary position, the benefit certificate may also be applied in certain securitisation procedures.

In fact, the certificate may be considered a debt instrument, incorporating all the rights and powers of the beneficiary position, and thus be transferable to third parties, in accordance with the rules governing the circulation of debt instruments.

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