DISCUSSIONE

Diritto vivente - discussione, rubrica sottoposta a Valutazione Scientifica

Sul mancato riconoscimento di un ordine inglese di revoca di conferimento in trust (Cass., 8 giugno 2023, n. 16294)

  • Rebecca Ricifari,
Cita come:
Rebecca Ricifari, Sul mancato riconoscimento di un ordine inglese di revoca di conferimento in trust (Cass., 8 giugno 2023, n. 16294), in Trusts, 2023, 1148.

Tesi

Al fine di verificare se un provvedimento di cui si chiede il riconoscimento ricade nell’ambito di applicazione ratione materiae del Bruxelles II-bis, si deve tenere in considerazione l’oggetto del provvedimento stesso e, in particolare, trattandosi di una misura cautelare, del diritto che essa mira a tutelare. Ne deriva da un lato che non rientra nell’ambito di applicazione del reg. 2201/2003, e non è riconoscibile ai sensi dello stesso (né in forza di altri strumenti), un ordine inglese di revoca di conferimenti in trust di beni mobili e immobili siti in Italia (Freezing injunction) adottato allo scopo di tutelare i diritti derivanti dallo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, adottato nel contesto di un procedimento di divorzio. Ne deriva altresì, dall’altro lato, che, affinché un provvedimento possa essere qualificato come provvisorio o cautelare ai sensi dell’art. 20 del Bruxelles II-bis, fermo il rispetto anche degli altri criteri previsti dalla norma - tra cui, in particolare, il fatto che il giudice che ha pronunciato il provvedimento non fosse competente, ai sensi del regolamento, per il merito del divorzio -, lo stesso provvedimento deve essere riconducibile all’ambito di applicazione del medesimo regolamento.

The author’s view

In the context of a proceeding regarding the recognition of a foreign order under the provisions of Brussels II-bis, for the purpose of ascertain whether it falls within its scope ratione materiae, consideration must be given to the object of the measure itself and, in particular, if such a measure is a protective measure, to the right it aims to protect. It follows, on the one hand, that it does not fall within the scope of Brussels II-bis, and is not recognizable under it (nor under any other instrument), an English order revoking a transfer in a trust that involves both movable and immovable proprieties located in Italy (Freezing injunction) aimed to protect rights arising from the dissolution of legal community between spouses, adopted in the context of divorce proceedings. On the other hand, it follows also that, in order for a measure to qualify under Article 20 of Reg. 2201/2003, subject to compliance with the other criteria laid down in the article-including, in particular, the fact that the court that issued the measure was not competent, under the regulation, for the merits of the divorce-, it must fall within the scope of application of the regulation.

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