Diritto vivente - presentazione
Sulla simulazione e l’azione di revocazione di un trust istituito a tutela di soggetto disabile (Trib. Bari, 3 luglio 2023)
- Maria Cristina Gruppuso,
- Pubblicato il: 07/12/2023
- Contenuto in Trusts, 2023, N°6 (N° 6 (novembre-dicembre))
- DOI 10.35948/1590-5586/2023.436
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Cita come:
Maria Cristina Gruppuso, Sulla simulazione e l’azione di revocazione di un trust istituito a tutela di soggetto disabile (Trib. Bari, 3 luglio 2023), in Trusts, 2023, 1019.
Massima
La simulazione del trust non può essere provata dimostrando che il disponente intendeva sottrarre i beni conferiti in trust alla garanzia generica dei creditori, né tramite le circostanze che il disponente si sia riservato alcuni poteri e facoltà e che il trust sia maturato nel contesto familiare.
È utilmente esperita l’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. diretta sia verso l’atto istitutivo che verso gli atti dispositivi di un trust posto in essere dal disponente successivamente alla commissione di fatti per i quali è stato condannato al risarcimento dei danni in favore degli agenti in revocatoria: l’eventus damni sussiste in quanto il disponente è titolare di un patrimonio residuo assolutamente insufficiente in relazione alle pretese creditorie; la scientia damni in capo al disponente (requisito soggettivo richiesto solo in capo al debitore in considerazione della natura gratuita del trust) sussiste in quanto questi era a conoscenza della consistenza del proprio patrimonio.
Il trust istituito al fine di provvedere ai bisogni di un soggetto disabile costituisce un atto di natura gratuita poiché determina un sacrificio patrimoniale da parte del disponente, che non trova contropartita in una attribuzione in suo favore; pertanto, in presenza dei presupposti richiesti dall’art. 2901 cod. civ., è revocabile.