Diritto vivente - presentazione
Trust australiano, effetti della morte del disponente e interposizione fittizia (Risposta a interpello, 16 marzo 2023, n. 251)
- Vincenzo Stuppia,
- Claudio Corsetti,
- Pubblicato il: 03/08/2023
- Contenuto in Trusts, 2023, N°4 (N° 4 (luglio-agosto))
- DOI 10.35948/1590-5586/2023.376
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Cita come:
Vincenzo Stuppia e Claudio Corsetti, Trust australiano, effetti della morte del disponente e interposizione fittizia (Risposta a interpello, 16 marzo 2023, n. 251), in Trusts, 2023, 682.
Massima
Ai sensi del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, i titolari effettivi di investimenti esteri sono tenuti agli obblighi connessi al monitoraggio fiscale. Sono considerati titolari effettivi anche i beneficiari di trust estero se residenti in Italia, identificabili sulla base dell’atto istitutivo o di altri documenti, i quali devono pertanto compilare il quadro RW in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In caso di trust estero qualificabile come inesistente ai fini fiscali, i redditi conseguiti dal trust e derivanti dallo sfruttamento di immobili situati all’estero, facenti parte del patrimonio del medesimo, devono essere tassati direttamente in capo al disponente residente in Italia, al quale spetta comunque il credito di imposta ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 165, per le imposte pagate all’estero in via definitiva dal trust.