Diritto vivente - discussione, rubrica sottoposta a Valutazione Scientifica
Trustee, dovere di rendiconto e sanzioni pecuniarie per il ritardo. La nuova via milanese (Trib. Milano, 4 giugno 2024)
- Marta Buffoni,
- Pubblicato il: 06/02/2025
- Contenuto in Trusts, 2025, N°1 (N° 1 (gennaio-febbraio))
- DOI 10.35948/1590-5586/2025.719
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Cita come:
Marta Buffoni, Trustee, dovere di rendiconto e sanzioni pecuniarie per il ritardo. La nuova via milanese (Trib. Milano, 4 giugno 2024), in Trusts, 2025, 101.
Tesi
La scelta della legge processuale italiana per la soluzione delle controversie in materia di trust interno può costar cara al trustee inadempiente nella consegna del rendiconto perché lo espone al rischio di una condanna pecuniaria in caso di ritardo nell’esecuzione dell’ordine del giudice.
È presto per dire se questo fenomeno - per il momento tutto italiano - potrà influenzare la giurisprudenza di common law, ma certamente rappresenta un principio di irrigidimento della giurisprudenza nazionale nei confronti del trustee.
Questa conseguenza, certamente negativa, deve basarsi su un rigoroso accertamento delle circostanze di fatto da cui dipende la sussistenza degli obblighi del trustee e di cui la sentenza deve dar conto, anche con riguardo al profilo dell’istruttoria processuale. La sentenza del Tribunale di Milano, invece, appare carente sotto questo profilo e, per questa via, diviene un esempio da non seguire.
The author’s view
The choice of Italian procedural law can cost dearly to the trustee breaching his duty to account because it exposes him to the risk of a pay order in the event of delay in complying with the court statements.
It is early to say whether this phenomenon - only Italian at the moment - will influence common law’s judgments, but it certainly represents a kick-off of hardening our national ruling towards the trustee.
This effect, which is certainly negative, must be based on a serious verification of facts on which the existence of the trustee's obligations depends and which the judgment must take into account, also with regard to the procedural rules of investigation. On the other hand, the judgment of the Court of Milan is lacking in this respect and, in this way, becomes an example to avoid.