DISCUSSIONE

Diritto vivente - discussione, rubrica sottoposta a Valutazione Scientifica

Vincolo di destinazione e fondo patrimoniale: le importanti differenze con lo strumento del trust

  • Gloria Giorgi,
Cita come:
Gloria Giorgi, Vincolo di destinazione e fondo patrimoniale: le importanti differenze con lo strumento del trust, in Trusts, 2024, 660.

Tesi

Ancorché l’art. 2645-ter cod. civ. sia una norma con un’importante funzione anche per il trust soprattutto dal punto di vista pubblicitario, il vincolo di destinazione introdotto dal nostro legislatore è profondamente diverso dal negozio del trust. Il legislatore di common law ha disciplinato l’istituto in maniera meno restrittiva, consentendo una fruizione maggiormente diffusa dello strumento. L’attuale formulazione normativa disciplinata dal nostro codice civile è sintomo di una concezione meno rigorosa della responsabilità patrimoniale e di un incremento delle ipotesi di limitazione ad essa o di segregazione, ma resta comunque una eccezione a un principio generale. Traslando queste considerazioni alla necessaria indagine comparata, si evince come la disciplina della responsabilità patrimoniale rappresenti uno degli indicatori principali e più accurati dell’atteggiamento – pro debitore o pro creditore – assunto di fronte allo stato di inadempimento del debitore. È, dunque, una cartina tornasole delle giurisdizioni, in quanto rappresenta una diretta espressione del loro atteggiamento e un criterio comparativo chiave del diritto di credito (se nei paesi anglosassoni è talvolta consentito creare un trust al solo scopo di sottrarre i beni alla disponibilità dei creditori, tale circostanza è vietata in Italia proprio in ragione della presenza dell’art. 2740 cod. civ.).

The author’s view

Even though the art. 2645-ter of the Civil Code is a rule with an important function also for the trust, especially from an advertising point of view, the destination bond introduced by our legislator is profoundly different from the trust. The common law legislator has regulated the institution in a less restrictive manner, allowing for a more widespread use of the instrument. The current regulatory formulation governed by our civil code is a symptom of a less rigorous conception of financial responsibility and of an increase in the hypotheses of limitation to it or segregation, but it still remains an exception to a general principle. By translating these considerations to the necessary comparative investigation, it is clear that the regulation of financial liability represents one of the main and most accurate indicators of the attitude - pro debtor or pro creditor - taken when faced with the state of default of the debtor. It is, therefore, a litmus test of the jurisdictions, as it represents a direct expression of their attitude and a key comparative criterion of credit law (if in Anglo-Saxon countries it is sometimes allowed to create a trust for the sole purpose of removing assets from the availability of creditors, this circumstance is prohibited in Italy precisely due to the presence of art. 2740 of the civil code).



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